Un DDL estende la data retention del traffico telefonico e telematico fino a 6 anni

Dalla sicurezza degli ascensori, alla sorveglianza di massa

La Camera dei Deputati approva un emendamento sulla sicurezza degli ascensori come strumento di contrasto al terrorismo internazionale

Dario Centofanti
L O G I N
Published in
6 min readJul 22, 2017

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La Camera dei Deputati nella seduta n. 837 del 19 luglio 2017, all’interno del disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2017 (DDL 4505-A), discutendo di normative relative alla sicurezza degli ascensori (art. 12-bis: Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori) ha approvato un emendamento per estendere a 72 mesi (6 anni) la conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico (data retention) per finalità di contrasto al crimine e al terrorismo.

Stralcio seduta n. 837 della Camera Deputati

Questo il testo dell’articolo aggiuntivo 12-bis.020, presentato da Walter Verini (PD) e Giuseppe Berretta (PD), relatrice Marina Berlinghieri (PD), sottoscritto da Mara Mucci (ex M5S) — che lo descrive in aula come “un buon emendamento” — e quindi approvato alle 18:35 nella seduta presieduta da Luigi Di Maio (M5S) con 234 voti favorevoli e 98 contrari:

ART. 12-bis.
(Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori).

Dopo l’articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter. — (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). — 1. In attuazione dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all’articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi.

12-bis. 020.(Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Berretta, Mucci.

Fonte: Camera dei Deputati, Resoconto dell’Assemblea, Seduta del 19/07/2017

Secondo le attuali normative sulla data retention — dopo che lo scorso 30 giugno 2017 è scaduta la proroga introdotta dal D.L. 7/2015 sull’antiterrorismo che aveva esteso la conservazione di tali dati per altri 2 anni — gli attuali termini di conservazione (art. 132 codice privacy) sono:

  • 24 mesi per i dati del traffico telefonico
  • 12 mesi per i dati del traffico telematico
  • 30 giorni per le chiamate senza risposta

Se l’articolo 12-ter dovesse essere approvato anche dal Senato — dove sarà in discussione dopo la pausa estiva (DDL 2886) — i termini sarebbero tutti indistintamente portati a 72 mesi (6 anni) per tutte le categorie di dati.

A tale proposito diviene inoltre interessante capire se i gestori telefonici e gli ISP italiani abbiano già provveduto alla data del 1 luglio 2017 ad eliminare i dati in loro possesso non più oggetto della proroga di cui al D.L. 7/2015.

Della conservazione dei dati aveva di recente parlato anche il Garante per la privacy Antonello Soro, intervenuto lo scorso 11 aprile 2017 in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato per l’esame del DDL n. 2575 contenente Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell’identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali.

Antonello Soro
Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Nel suo intervento il presidente Soro aveva sottolineato come la conservazione dei dati di traffico per finalità investigative sia legittima solo nel rispetto della “proporzionalità tra privacy ed esigenze investigative; limitazione delle categorie di dati, dei tempi di conservazione e dei soggetti interessati dalla misura a quanto strettamente necessario per esigenze di contrasto di gravi reati

Il Garante aveva inoltre sottolineato che “persino la parificazione della durata della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (portando anche quest’ultima a 24 mesi), se non giustificata da specifiche esigenze investigative, potrebbe risultare incompatibile con l’interpretazione forte del principio di proporzionalità sancita dalla Corte

Sembra evidente anche ad un profano che l’estensione della data retention a 6 anni sia oltremodo incompatibile con ogni principio di proporzionalità!

Secondo il parere di molti esperti questa norma è quindi a forte rischio di incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea. Tuttavia ancora più inquietante è il metodo con cui la Camera dei Deputati ha discusso ed approvato in meno di due minuti un emendamento di così grande impatto sulle libertà civili dei cittadini italiani, occultando questo emendamento all’interno di un provvedimento relativo alla sicurezza degli ascensori e sottraendolo così a quella che sarebbe dovuta essere una degna, trasparente e doverosa discussione parlamentare.

AGGIORNAMENTO:

Il Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Antonello Soro il 25 luglio 2017 ha rilasciato questa dichiarazione:

“L’emendamento Verini segue la stessa impostazione di precedenti interventi che negli anni scorsi hanno modificato la disciplina della data retention. E, come già accaduto nel 2015, la norma introduce modalità di trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico in palese contrasto con l’ordinamento e con la giurisprudenza dell’unione europea”.

“E’ evidente ha spiegato Soro — che il contrasto al terrorismo rappresenti un obiettivo di interesse generale e quindi non e in discussione la raccolta e la conservazione di dati, quanto i tempi di conservazione e le modalità di accesso agli stessi. Le norme e la giurisprudenza europea precludono una raccolta generale e indiscriminata dei dati di traffico telefonico e telematico, perché non e proporzionata alle esigenze investigative e al nucleo essenziale del diritto alla protezione dati e non può quindi essere giustificata in una società democratica”.

“Gli stati membri ha continuato il Garante — possono invece prevedere obblighi di raccolta dei dati per obiettivi specifici al solo fine di contrasto di reati gravi, purché siano limitati temporalmente in misura proporzionata alle esigenze investigative e riguardino le sole informazioni a ciò strettamente necessarie. L’acquisizione dei dati stessi, inoltre, deve secondo la corte di giustizia essere soggetta a specifiche condizioni, incluso il controllo da parte di un giudice o un’autorità indipendente. La sorveglianza non può mai essere generalizzata e massiva ma, lo precisa la corte di giustizia nella recente sentenza tele2, deve fondarsi su requisiti individualizzanti, rivolgendosi cioè nei confronti di soggetti coinvolti, in qualche misura, in attività criminose ovvero limitandosi a specifici luoghi nei quali emergano esigenze investigative relative, sempre, a gravi reati e previa adeguata delimitazione temporale della durata della conservazione”.

“Pur essendo consapevole dell’esigenza di non ritardare l’approvazione della legge europea con una terza lettura — ha concluso Soro — penso che sia comunque indispensabile che il legislatore riconduca questa disciplina al criterio della proporzionalità. In futuro si dovrà meglio definire, con una disciplina organica e meno estemporanea, una materia cosi ricca di implicazioni sui diritti dei cittadini e sulle esigenze di giustizia”.

NOTE: I video di questo post sono estratti dagli integrali pubblicati dalla Camera dei Deputati e dal Senato della RepubblicaOriginally published at popinga.it on July 22, 2017

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